La proposta di legge n. 506 prevede che con la sentenza di divorzio, il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). E’ quindi soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) da parte del richiedente, come presupposto del diritto all’assegno di divorzio.
Sono inoltre introdotte novità per quanto riguarda gli elementi da valutare per la determinazione del quantum dell’assegno da parte del tribunale, in rapporto alla durata del matrimonio. In particolare l’attuale concetto di “condizioni dei coniugi” è sostituito da quello di “condizioni personali ed economiche” in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio. La valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi. Sono, poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di una adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali.