Gli enti ecclesiastici non sono soggetti agli obblighi di pubblicità dei contributi pubblici previsti dalla legge.
Obiettivo è rafforzare l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano
La convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno 3 anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, è costitutiva di una situazione giuridica di ordine pubblico italiano e, pertanto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici.
E’ stato aggiornato il Mod. XV “Atto di matrimonio” che sostituisce il corrispondente formulario inviato dal Segretario Generale ai membri della CEI con lettera del 30 novembre 2010, prot. n. 866/2010.
Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile, uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico.
Sono stati aggiornati i formulari I, XV e XVI per l’annotazione delle dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.