Ministero della Giustizia
Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dellarticolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro labuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
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Larticolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, lart. 25-bis, recante disposizioni per limpiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dellUnione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile , prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dellassunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".
È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.
Lobbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dellopera di terzi soggetto che può anche essere individuato in un ente o in unassociazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; lobbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino allinterno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dellarticolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nellindividuazione dellambito di operatività delle nuove disposizioni.
Esse si ribadisce valgono soltanto per lipotesi in cui si abbia linstaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dellopera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro".
Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni laffermazione per la quale lobbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dellopera di volontari; costoro, infatti esplicano unattività che, allevidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.
Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.