Visti gli artt. 3 §1, 4 §1 lett. B), 4 §2 e 5 §3 delle Norme emanate dalla C.E.I.,
si stabilisce che
- la misura del contributo finanziario della C.E.I. ai tribunali ecclesiastici regionali,
- la tabella dei costi delle perizie d'ufficio,
- la misura del contributo obbligatorio chiesto alle parti per i costi della causa,
- la tabella degli onorari dovuti agli avvocati e ai procuratori,
- i criteri di remunerazione per gli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali
sono aggiornati ogni due anni dal Consiglio Episcopale Permanente.