UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Determinazioni circa gli onorari degli avvocati e dei procuratori

500.000 = = = Premesso che a) gli onorari degli avvocati coprono l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive nei processi matrimoniali celebrati davanti ai tribunali ecclesiastici regionali italiani; b) l'articolazione della suddetta attività richiede un impegno diversificato nei singoli processi e nei vari gradi di giudizio, i cui […]
11 Febbraio 1999

500.000 = = =

Premesso che
a) gli onorari degli avvocati coprono l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive nei processi matrimoniali celebrati davanti ai tribunali ecclesiastici regionali italiani;
b) l'articolazione della suddetta attività richiede un impegno diversificato nei singoli processi e nei vari gradi di giudizio, i cui costi, a carico delle parti interessate, vengono determinati a consuntivo dal Preside del Collegio giudicante, in primo grado ed in appello, in una misura compresa tra la minima e la massima stabilite nella tabella seguente;
c) su presentazione di idonea documentazione da parte degli avvocati sono esigibili distintamente altre spese, quali:
- versamento dell'I.V.A.
- contributo per la cassa degli avvocati
- consulti con altri avvocati ed esperti
- trasferte
- spese vive per produzione di materiale probatorio (autentiche, traduzioni, riproduzioni fotografiche, fotocopie degli atti, ...);
d) rimangono a totale ed esclusivo carico delle parti interessate le spese processuali e gli onorari per l'eventuale delibazione della sentenza definitiva presso la Corte d'Appello;
e) l'onorario per i procuratori è dovuto solo nel caso in cui la funzione corrispettiva è esercitata da persona diversa dall'avvocato;

in conformità all' art. 5, § 3 delle Norme emanate dalla C.E.I., il limite minimo e massimo degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e ai procuratori della cui opera si avvalgono è il seguente:

1. ONORARIO COMPLESSIVO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
E NEL PROCESSO DI APPELLO A NORMA DEL CAN. 1682, §2:
Minimo Massimo
Onorario dell'avvocato £. 2.500.000 £. 5.000.000
Onorario del procuratore
(se distinto dall'avvocato) £. 500.000 = = =

2. ONORARIO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO:
Minimo Massimo
Onorario dell'avvocato £. 1.000.000 £. 2.000.000
Onorario del procuratore
(se distinto dall'avvocato) £.