[Determinazioni approvate dalla presidenza C.E.I. nella riunione del 19 gennaio 1998]
L´Assemblea Generale della C.E.I. ha introdotto nel diritto particolare della Chiesa che è in Italia la figura del patrono stabile, prevista dal can. 1490.Dovendo dare "ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l´affidamento dell´incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità dell´esercizio dell´attività" (art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.), si stabilisce quanto segue:
1. Il patrono stabile svolge attività di consulenza, previa all´introduzione delle cause, per un tempo determinato e assume il patrocinio delle cause introdotte. Tale attività di consulenza e di patrocinio, configurata come impegno professionale a tempo pieno, con riferimento all´organizzazione del lavoro del tribunale può essere definita nei contenuti, nelle modalità di svolgimento pratico e nella retribuzione corrispondente.
2. Può ricevere l´incarico di patrono stabile il candidato in possesso dei seguenti requisiti:* riconosciuto impegno ecclesiale, attestato dall´ordinario diocesano* dottorato in diritto canonico* 30 anni d´età compiuti* svolgimento di un anno di tirocinio presso il tribunale, o sperimentata pratica presso il medesimo.La Conferenza episcopale regionale può apprezzare ulteriori e più qualificati titoli.
3. L´incarico di patrono stabile presso un tribunale regionale è incompatibile con l´esercizio del patrocinio di fiducia presso gli altri tribunali regionali italiani (cf art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.) e con il patrocinio presso il foro civile e penale italiano, fatto salvo l´eventuale procedimento di delibazione (cf art. 9 dello schema di Regolamento).
4. Il rapporto di consulenza e di patrocinio è istituito con il patrono stabile dall´ente Regione ecclesiastica.La remunerazione viene liquidata dal tribunale, a carico del conto distinto istituito dalla Regione ecclesiastica per la contabilità del medesimo tribunale.
5. Sotto il profilo dell´inquadramento professionale il patrono stabile presta attività di lavoro autonomo o come esperto giuridico non professionista o come avvocato professionista.In entrambi i casi la figura professionale si caratterizza: per l´assenza di ogni vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto il patrono stabile non è un dipendente del tribunale; per la possibilità di libera risoluzione del rapporto; per l´esercizio dell´attività concordato con il tribunale e organizzato senza orari rigidamente prestabiliti; per l´adempimento degli obblighi tributari e fiscali previsti dalla vigente legislazione italiana.
6. La retribuzione da assicurare al patrono stabile consiste in uno stipendio di £. 51.000.000 lorde all´anno, pari a circa £. 2.700.000 nette al mese, per dodici mensilità.
[Disposizione approvata dalla Presidenza della C.E.I. nella riunione del 16 marzo 1998]
7. Se il patrono stabile è sacerdote diocesano o religioso, il servizio reso si inquadra nel vigente sistema di sostentamento del clero e il tribunale liquida al patrono una remunerazione mensile lorda pari a £. 2.000.000 .