UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Interpretazione dell'art. 9 del Decreto generale sul matrimonio canonico

l nubendo fuori della diocesi, oppure, in mancanza di testi, chiedendo al nubendo il giuramento suppletorio. Con questa procedura il parroco viene personalmente in possesso di tutti gli elementi necessari e può valutarli in modo unitario e completo. Nonostante la chiara e vincolante formulazione del citato art. 9, in alcune diocesi si riscontra il permanere […]
14 Ottobre 1997

l nubendo fuori della diocesi, oppure, in mancanza di testi, chiedendo al nubendo il giuramento suppletorio. Con questa procedura il parroco viene personalmente in possesso di tutti gli elementi necessari e può valutarli in modo unitario e completo. Nonostante la chiara e vincolante formulazione del citato art. 9, in alcune diocesi si riscontra il permanere della prassi precedente con conseguenti inconvenienti fatti presenti da ordinari del luogo e parroci. Al fine di ottenere l'auspicata uniformità di comportamenti, la Commissione episcopale per i problemi giuridici, nella seduta del 24 ottobre 1997, ha confermato le disposizioni contenute nell'art. 9 e invita gli ordinari diocesani a verificare l'effettiva esecuzione delle stesse.
Roma, 24 ottobre 1997.
N.B. In margine alla suesposta interpretazione si richiama l'attenzione sulla validità del vincolo nuziale di coloro che hanno contratto matrimonio secondo una forma legittima. Il riferimento è, in particolare, al matrimonio fra due contraenti che non hanno ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, al matrimonio tra un contraente battezzato fuori della Chiesa Cattolica ed un non battezzato e al matrimonio tra due non battezzati. Dato che costoro non sono tenuti alla celebrazione del matrimonio secondo la forma canonica (cf. can. 1117), il matrimonio da essi contratto seconda una legittima forma religiosa o civile è valido a tutti gli effetti. Pertanto essi non possono celebrare matrimonio con un contraente cattolico, neanche "se il il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile" (Decreto, art. 47), essendo soggetti all'impedimento di legame ai sensi del can. 1085.

Il Decreto generale sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990, ha conferito al parroco di uno dei nubendi, scelto dagli stessi, l'onere di espletare in modo completo l'istruttoria matrimoniale (cf. art. 4), collocando alla base di essa il rapporto diretto tra il ministro sacro e gli stessi nubendi. Questa disposizione ha voluto confermare, ed in parte innovare, una prassi tesa al conseguimento della verità dei fatti e che escludesse, per quanto possibile, ogni adempimento puramente formale o burocratico. Si colloca in questo contesto la norma che regola l'accertamento dello stato libero dei nubendi, nel caso in cui uno di essi, o entrambi, dopo il compimento del sedicesimo anno, abbia dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella nella quale hanno attualmente il domicilio, o il quasi domicilio, o la dimora protratta per un mese (cf. art. 9). La prassi anteriore al Decreto prevedeva la richiesta del certificato di stato libero al parroco del luogo dove il nubendo interessato aveva dimorato, previa esecuzione delle pubblicazioni ed esame dei testi. Tale procedura aveva il pregio di coinvolgere il parroco e le persone del luogo dove il nubendo aveva abitato, fornendo notizie dirette sull'oggetto dell'indagine. Di contro, in mancanza di persone che avessero conosciuto il nubendo, dovendo comunque dare una certificazione, questa poteva risolversi in un mero adempimento formale, senza apportare dati veri e certi circa lo stato libero della persona in questione. La disposizione dell'art. 9 del Decreto, in deroga alla prassi precedente e in riferimento specifico a questo secondo aspetto del problema, affida al parroco che conduce l'istruttoria l'accertamento dello stato libero anche per il tempo relativo alla dimora in altra diocesi. In tale caso, il parroco redige il relativo certificato, dopo aver acquisito gli elementi necessari o con l'ascolto di testi in grado di riferire per conoscenza personale circa gli anni di dimora de