La Corte di cassazione con ordinanza n. 5974/2019, ritornando sulla questione della rilevanza della relazione more uxorio ai fini della permanenza dell’assegno di divorzio, ha confermato il principio secondo cui la formazione di una nuova famiglia, anche di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e quindi fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Tale diritto non entra, pertanto, in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Questo principio si applica anche nel caso in cui la famiglia costituita sia di fatto. Secondo la Corte, infatti, la formazione di una famiglia di fatto, tutelata ex art. 2 Cost., è “espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.