Aggiornamento del 19 dicembre 2025
La situazione del Parlamento nazionale
Nella seduta del 2 luglio 2025 le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Affari sociali e sanità) del Senato hanno adottato come testo base per il seguito dell’esame il testo unificato recante “Modifica all’articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019”.
La proposta, dopo aver sancito all’art. 1 i principi della inviolabilità e della indisponibilità del diritto alla vita, prevede che “non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito” di porre fine alla propria vita, “formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Una delle condizioni richieste per l’esclusione della punibilità dell’aiuto al suicidio è che la persona sia inserita nel percorso di cure palliative. A tal fine le Regioni devono attivarsi per raggiungere, entro il 2028, il 90 per cento della popolazione interessata e per garantire l’integrale utilizzo delle somme stanziate per tale finalità. Eventuali residui delle somme, non utilizzati, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla legge.
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) istituisce un osservatorio per l’esame dei piani per le cure palliative e invia una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nella quale indica le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia, e le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all’anno precedente. In caso di omessa presentazione del piano, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell’AGENAS, il Governo nomina un commissario ad acta. Se poi la regione non ha ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l’anno precedente, viene assegnato un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi. Per l’attuazione di queste finalità non è previsto lo stanziamento di nuove risorse.
Infine, il Comitato nazionale di valutazione, su richiesta dell’interessato, rilascia un parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità del reato di aiuto al suicidio. Il Comitato nazionale di valutazione è composto da sette componenti: un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di pareri particolari previsti dalla legge o in caso di motivate esigenze. La richiesta può essere ritirata dall’interessato in ogni momento. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità, la richiesta può essere reiterata, non prima di centottanta giorni, nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi.
Per quanto riguarda il ruolo del Servizio sanitario nazionale, il testo prevede che il personale in servizio, le strumentazioni e i famaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine di agevolare l’esecuzione del proposito suicida.
Dopo l’adozione del testo base, l’iter parlamentare è proseguito in modo discontinuo e soprattutto accompagnato da forti polemiche tra le forze politiche che lo sostengono e quelle dell’opposizione che lo contrastano.
Alla scadenza del termine del 23 settembre 2025 sono stati presentati 89 subemendamenti agli emendamenti dei relatori relativi al testo unificato. Fra le questioni oggetto delle proposte emendative emergono i temi del riconoscimento del diritto all’autodeterminazione della persona e del ruolo del Servizio sanitario nazionale.
Nella seduta del 23 ottobre u.s. il Presidente della Commissione Affari sociali sen. Zaffini ha comunicato che senza i pareri della Commissione Bilancio sul testo base e sulle proposte di modifica non è possibile procedere all’esame degli emendamenti.
I lavori riprenderanno verosimilmente dopo il via libera della Manovra di Bilancio 2026, e comunque non prima che la Corte costituzionale si pronunci sulla legge regionale della Toscana impugnata dal Governo: il vero nodo è al Mef, che «in questo periodo è stato impegnato sulla legge di Bilancio». L’impedimento sarebbe dunque anche tecnico, dal momento che il ddl sulla morte medicalmente assistita prevede un impegno di spesa.
Per le opposizioni si tratta soltanto di scuse che rallentano i lavori perché non si riesce a sciogliere i troppi nodi irrisolti. A cominciare dal ruolo del Servizio sanitario nazionale, che si vuole escludere del tutto dai percorsi di fine vita per ciò che riguarda la strumentazione, le prestazioni del personale sanitario e l’erogazione del farmaco letale.
Minime osservazioni
Il testo base delle Commissioni Giustizia e Sanità del Senato deve essere letto in risposta alla richiamata legge regionale approvata dalla Regione Toscana nel febbraio del 2025, basata su una proposta di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni. Sia la legge regionale sia il progetto unificato nazionale si presentano come risposte alle sentenze della Consulta che avevano posto alcune condizioni affinchè si potesse accettare il suicidio assistito: presenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche, essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale ma al contempo in grado di prendere decisioni libere e consapevoli. La proposta nazionale aggiunge una ulteriore condizione: la richiesta del suicidio assistito è subordinata all’essere inseriti in un programma di cure palliative.
Due invece gli aspetti che caratterizzano l’intervento del legislatore nazionale: il primo è l’istituzione di un Comitato Nazionale di Valutazione, di nomina del Presidente del Consiglio, che decide se accettare o rifiutare la richiesta del paziente.; il secondo riguarda l’esclusione totale del Servizio Sanitario Nazionale dalla pratica del suicidio assistito.
… e quella delle Regioni: dopo la Toscana approvata una nuova legge in Sardegna
Nella seduta del 17 settembre 2025 l’Assemblea legislativa della Sardegna ha approvato con 32 voti favorevoli, 19 contrati e un astenuto, la proposta di legge (. 59/A) riguardante “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019” (legge n. 26/2025). Come quella introdotta in Toscana, la legge sarda si basa sulla proposta di legge “Liberi Subito, presentata in tutta Italia dall’associazione Luca Coscioni, che si occupa di libertà di ricerca scientifica e diritti civili.
La norma punta ad applicare procedure sui tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito per effetto della sentenza della Consulta del 2019. Il provvedimento garantisce l’assistenza sanitaria gratuita a chi, affetto da patologia irreversibile e dipendente da trattamenti vitali, sceglie autonomamente e consapevolmente di accedere al suicidio medicalmente assistito, ma le condizioni dovranno essere verificate da una commissione multidisciplinare e dal comitato etico territorialmente competente composta da un medico con specializzazione in cure palliative, un neurologo e uno psichiatra oltre che un anestesista nonchè uno psicologo e un infermiere. A integrare le competenze può essere aggiunta una figura specializzata nella patologia del richiedente. Tutte le prestazioni richieste devono essere processate entro 30 giorni.
Il funzionamento del sistema è in capo alle Asl. Le strutture avranno il compito di fornire il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’auto somministrazione del farmaco autorizzato in una struttura ospedaliera, in hospice o, se richiesto, il proprio domicilio.
Fra le altre decisioni prese in materia sul territorio nazionale, appare di interesse la delibera dello scorso 5 settembre da parte dell’azienda sanitaria di Torino, che ha avviato l’iter per la costituzione di una Commissione di valutazione incaricata di verificare i requisiti, fissati dalla sentenza 242/19 della Corte costituzionale, per accedere alla morte medicalmente assistita, in relazione a una richiesta di approvazione della procedura presentata nei mesi scorsi.
La Commissione è composta da un medico palliativista, un medico legale, un rianimatore, un neurologo, un farmacista, uno psichiatra e uno psicologo e ha 45 giorni di tempo per pronunciarsi, redigendo una relazione da inviare al Comitato etico territoriale.
La delibera conferisce, inoltre, mandato al Direttore del distretto in cui risiede il paziente di garantire l’attivazione di un percorso di cure palliative o acquisirne il rifiuto formale.
Più di recente, invece, la IV Commissione del Consiglio provinciale di Trento ha avviato lo scorso 20 novembre l’esame del ddl 67/XVII, d’iniziativa popolare, che disciplina procedure e tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019” nella provincia di Trento.
L’articolato si ispira anche alla legge regionale della Toscana e alle altre proposte regionali elaborate sulla base del testo dell’Associazione Luca Coscioni nell’ambito della campagna “Liberi tutti”, volte a definire tempi e procedure per l’assistenza sanitaria sul territorio alle persone che intendono ricorrere al suicidio medicalmente assistito.
Gli interventi della Corte costituzionale
Con sentenza n. 132 del 25 luglio 2025, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del Codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Il giudizio è stato instaurato da una persona affetta da sclerosi multipla, la quale, trovandosi nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019 per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, versava tuttavia nell’impossibilità di procedere all’autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell’uso degli arti, a causa della progressione della malattia.
Il Tribunale di Firenze ha censurato l’articolo 579 del Codice penale, che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistendo le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volontà del paziente il quale, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedervi in autonomia. Secondo i giudici rimettenti, la punibilità della condotta del terzo impedirebbe al malato di attuare la propria scelta di fine vita per il dato meramente accidentale dell’incidenza della patologia sull’uso degli arti, venendosi in tal modo a determinare un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai pazienti che tale uso abbiano conservato e producendosi altresì una lesione del diritto del malato all’autodeterminazione.
Le questioni sono state dichiarate inammissibili dalla Corte, in quanto «il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti». La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’Azienda sanitaria locale, essendosi il giudice a quo arrestato a una «presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale», mentre avrebbe dovuto coinvolgere «organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale».
La Corte ha inoltre affermato che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni di accesso all’opzione di fine vita «ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego». E’ la struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, affiancata dal Comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, “nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili”. Pertanto, qualora da rinnovata e più estesa istruttoria emergesse la reperibilità, in tempi ragionevoli, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita attivabili da persone nello stato clinico della paziente affetta da sclerosi multipla, il Servizio sanitario nazionale dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito.
Il 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha avviato l’esame relativo al ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana n. 16/2025 concernente le “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, che regola nel dettaglio modi e tempi per la verifica dei requisiti per l’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita.
La disciplina del suicidio assistito, è la tesi sostenuta nel ricorso con cui è stata impugnata l’intera legge, rientra nella materia “ordinamento civile e penale” riservata alla “legislazione esclusiva dello Stato” in quanto “incide su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita e all’integrità”. “Determinare un punto di equilibrio spetta esclusivamente allo Stato”, e la legge della Regione Toscana sarebbe “in contrasto” con quanto sancito dalla Consulta con le sue sentenze in materia di fine vita.
“Non c’è stata alcuna invasione della potestà esclusiva dello Stato: noi siamo nell’alveo delle decisioni di questa Corte per cercare di dare sostegno alle persone in situazioni di sofferenza”, ha sostenuto l’avvocato che in udienza alla Consulta ha rappresentato la Regione Toscana. La Regione chiede che venga rigettato il ricorso del Governo.
Nella seduta del 20 novembre 2025 il Consiglio dei ministri ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale la legge della Regione Sardegna n. 26 del 18/09/2025, recante “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019”.
Secondo il Governo il suicidio assistito sarebbe un tema di competenza nazionale, e non regionale, e quindi la legge non dovrebbe essere valida. La legge resterà in vigore mentre la Corte decide sul caso.
La questione del fine vita torna per l’ottava volta all’attenzione della Corte costituzionale, in seguito a un’ordinanza depositata il 29 settembre u.s. dal GIP del Tribunale di Bologna (pubblicata in G.U. n. 47, 1 Serie speciale del 19/11/25).
Il giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale, che disciplina l’istigazione o l’aiuto al suicidio, in risposta a una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bologna due anni e mezzo fa.
Il procedimento riguarda specificamente l’episodio che ha visto coinvolte tre persone, indagate per aver accompagnato l’8 febbraio 2023 in Svizzera una signora affetta da parkinsonismo irreversibile. La paziente, pur essendo “lucida e consapevole”, non era, tuttavia, dipendente da un trattamento di sostegno vitale e non avrebbe potuto ricorrere ad alcuna forma di rifiuto delle cure, potendo morire “solo mediante suicidio medicalmente assistito”.
Il nodo centrale, sottolineato dall’associazione Luca Coscioni che segue il caso, è proprio il “requisito del trattamento di sostegno vitale”. Il GIP di Bologna ha infatti rilevato che il limite imposto dalla precedente sentenza della Corte costituzionale, che pure aveva legalizzato il suicidio assistito a determinate condizioni, “crea una discriminazione tra pazienti”, impedendo a coloro che soffrono in modo irreversibile, ma non sono attaccati a macchinari, di esercitare pienamente il diritto all’autodeterminazione.
La questione di legittimità, con la conseguente sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Consulta, è stata sollevata in relazione al rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà personale e diritto alla vita privata, oltre che all’articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo). Spetterà ora alla Corte costituzionale chiarire se il criterio del “sostegno vitale” rappresenti un limite ingiustificato al diritto di scelta del malato.
Aggiornamento del 24 giugno 2025
Nel discorso ai parlamentari in occasione del Giubileo dei Governanti (vedi qui) del 21 giugno scorso Papa Leone XIV ha posto la legge naturale come punto di riferimento per legiferare anche sui temi etici: “La legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile, costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell’agire, in particolare su delicate questioni etiche che oggi si pongono in maniera molto più cogente che in passato, toccando la sfera dell’intimità personale”.
Quasi contemporaneamente alle parole del Papa, la Camera dei Comuni britannica ha approvato (20 giugno 2025) in seconda lettura un progetto di legge che legalizza il suicidio assistito per alcuni malati terminali.
Il testo, che dovrà ora essere esaminato dalla Camera dei Lord, è stato approvato con 314 voti a favore e 291 contrari e prevede che possano ricorrere al suicidio assistito solo i malati terminali adulti con un’aspettativa di vita inferiore a sei mesi e in grado di assumere autonomamente la sostanza che provoca la morte.
Per accedere al suicidio assistito i malati terminali dovranno ottenere il parere favorevole di due medici, ma l’ultima parola spetterà a un collegio di esperti.
In caso di approvazione definitiva in Parlamento, bisognerà aspettare quattro anni prima che il suicidio assistito entri in vigore in Inghilterra e Galles.
Secondo una stima del Governo, nel primo anno potrebbero esserci tra 160 e 640 suicidi assistiti, con un aumento progressivo fino a circa 4.500 nel decimo anno.
La situazione del Parlamento nazionale
Venendo alle questioni interne del nostro Paese, prosegue il dibattito nelle varie sedi istituzionali.
Anzitutto, il recente calendario ufficiale dei lavori dell’Assemblea del Senato prevede per Martedì 15 Luglio (16,30) - Mercoledì 16 Luglio (10) - Giovedì 17 Luglio (10) la discussione del disegno di legge n. 104 (ed altri) recante Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita. Attualmente l’esame dei progetti si sta svolgendo presso il Comitato ristretto delle Commissioni Giustizia e Affari sociali del Senato, ma sulla convergenza di un unico testo unificato appare difficile un'intesa con le opposizioni che hanno evidenziato i punti critici della norma. Al riguardo, oltre ai requisiti fissati dalla Corte costituzionale per regolare il fine vita, la maggioranza ne ha previsti altri, che stanno già facendo discutere. Il primo è il Comitato etico, nominato con decreto del presidente del Consiglio, a cui dovrebbe spettare l'approvazione delle singole richieste.
Un altro nodo che non trova adesione tra le diverse forze politiche riguarda l'esclusione delle prestazioni legate al fine vita dal Servizio sanitario nazionale, oltre a quello se il paziente dovesse già trovarsi in ospedale. Una maggiore convergenza ci sarebbe invece sul tema delle cure palliative, cioè la previsione che i pazienti possano ricorrere al suicidio assistito solo dopo essersi sottoposti per un certo periodo a questa tipologia di trattamenti.
Nuova questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze
Con Ordinanza del 30 aprile 2025 la VI sezione civile del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona. per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione.
L’udienza pubblica in Corte costituzionale è prevista il prossimo 8 luglio
Abruzzo: bocciato il progetto di legge sul fine vita
Nella seduta del 19 giugno scorso il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha respinto il progetto di legge sul fine vita. La norma è stata bocciata con i voti della maggioranza di centrodestra, che ritiene si tratti di un tema di competenza nazionale, mentre il centrosinistra ha votato sì. Il progetto di legge d’iniziativa popolare è nato dalla campagna ‘Liberi Subito dell’associazione Luca Coscioni. Non è stato votato nella Commissione competente ma iscritto all’ordine del giorno con “procedura d’urgenza”, secondo quanto previsto dalla legge regionale che detta, per la Regione Abruzzo, le regole sul referendum abrogativo, consultivo e l’iniziativa legislativa. Il testo, infatti, era arrivato in Consiglio per la prima volta il 26 giugno 2024, ma in quell’occasione non si giunse al voto. Da quella data sono scattati i 12 mesi concessi dalla normativa regionale per la pronuncia definitiva dell’Aula sul progetto di legge.
Sardegna: prosegue la discussione della proposta di legge in materia di suicidio medicalmente assistito
La seconda Commissione del Consiglio regionale della Sardegna sta continuando la discussione della proposta di legge n. 59/2024 concernente “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”, attraverso una serie di audizioni con esponenti della società civile ed esperti della materia. Al riguardo, di recente il presidente di ProVita e Famiglia, e una esperta di Bioetica dell’Università del Messico, hanno espresso un netto dissenso sulla proposta, ritenuta pericolosa e fuorviante rispetto alla sentenza della Corte costituzionale da cui prende le mosse.
Sono stati invece esortati i commissari ad attuare pienamente la legge 38/2010 sulle cure palliative, ribadendo che «dobbiamo eliminare le sofferenze, non i sofferenti».
Per l’esperta di Bioetica, inoltre, «la Consulta non riconosce un diritto alla morte», ma delinea solo condizioni eccezionali. La proposta sarda, invece, tenderebbe a «istituzionalizzare una pratica che rischia di trasformarsi in abbandono terapeutico». Il vero tema è «prendersi cura delle persone, non abbandonarle nel momento più fragile».
Sicilia: in calendario la discussione dei disegni di legge riguardanti il suicidio medicalmente assistito
Prosegue presso la Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana l’iter parlamentare dei progetti di legge (nn. 553-713) riguardanti le "Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019” (la Commissione ha individuato nel ddl n. 553 d’iniziativa del Movimento 5 Stelle il testo base per il prosieguo del dibattito).
Le proposte in esame mirano a introdurre il suicidio assistito, descritto come un diritto individuale e “inviolabile”, che “non può essere sottoposto a limitazioni".
L’articolo principale prevede i casi in cui un paziente, direttamente o tramite il proprio medico, può chiedere di mettere fine alla propria vita: «Il proposito di suicidio deve essersi autonomamente e liberamente formato. La persona deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e deve essere affetta da una patologia irreversibile. La patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili. La persona deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».
«Forte preoccupazione» è stata espressa dai Vescovi della Sicilia «per le aperture al suicidio medicalmente assistito» contenute nei disegni di legge presentati. La contrarietà dei Vescovi della Conferenza Episcopale Siciliana si radica nella convinzione che «tale prospettiva contrasti con il principio fondamentale della tutela della vita umana in ogni sua fase». Al riguardo, i Vescovi siciliani richiamano «la Nota sul fine vita emanata dalla Presidenza della Cei lo scorso 19 febbraio» nella quale si afferma tra l’altro che «la legge sulle cure palliative non ha trovato ancora completa attuazione: queste devono essere garantite a tutti, in modo efficace ed uniforme in ogni Regione, perché rappresentano un modo concreto per alleviare la sofferenza e per assicurare dignità fino alla fine, oltre che un’espressione alta di amore per il prossimo». La CESI «auspica interventi legislativi che tutelino la vita e incoraggia la promozione di strutture idonee, come gli hospice, e di percorsi formativi per gli operatori sanitari, capaci di accompagnare con competenza e umanità le persone affette da gravi patologie e le loro famiglie. La Chiesa – conclude la nota –, nel ribadire la contrarietà ad ogni forma di accanimento terapeutico, riafferma con decisione la sua opposizione all’eutanasia e al suicidio assistito».
Aggiornamento del 23 maggio 2025
Nell’ultimo periodo diversi interventi da parte delle istituzioni nazionali e locali hanno riguardato l’argomento del fine vita. Le novità che si sono succedute richiedono un seppur breve primo aggiornamento della situazione in continuo mutamento ed evoluzione.
Fine vita: un'altra pronuncia della Corte costituzionale
Dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da uno dei numerosi casi giudiziari suscitati da azioni di membri dell’Associazione Coscioni nella loro campagna per l’eutanasia legale, il 20 maggio scorso la Consulta (sentenza n. 66) ha ribadito quanto già affermato nelle tre sentenze-chiave sul tema (la 242 del 2019, la 50 del 2022 e la 135 del 2024) chiarendo alcuni punti che avevano suscitato un vivace dibattito interpretativo. Al centro del pronunciamento il no perentorio al tentativo di allentare il criterio dei trattamenti di sostegno vitale scolpito dai giudici costituzionali nel 2019 con altri tre (irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili, capacità di prendere decisioni libere e consapevoli) sino a renderlo di fatto inefficace, con l’equiparazione dei trattamenti stessi a qualunque presidio medico e terapeutico a cui sarebbe sottoposta non più una ristrettissima cerchia di persone in condizioni di sofferenza estreme ma una platea potenzialmente vastissima di cittadini. Secondo i giudici costituzionali, il malato può accedere al suicidio assistito solo se dipende da una macchina o da alcune procedure salvavita. Tuttavia, aggiungono, il requisito è soddisfatto anche quando il trattamento viene rifiutato.
Nel confermare la linea sul “sostegno vitale”, la Consulta rinnova l'appello al Parlamento per una legge sul fine vita e rileva che l'accesso alle cure palliative in Italia non è equo, tra liste d'attesa lunghe, mancanza di personale formato e disparità territoriali.
Riguardo ai lavori parlamentari, non risultano novità di rilievo dall’attività svolta presso il Comitato ristretto delle commissioni Affari sociali e Giustizia del Senato dove sono in discussione diversi disegni di legge sul tema del fine vita. La difficoltà che appare evidente è quella di redigere un testo condiviso che diventi la base per il prosieguo dell’iter. Nel frattempo, un ulteriore disegno di legge (presentato dalla senatrice Gelmini) potrebbe essere abbinato ai testi già presenti in Commissione e determinare ulteriormente l’allungarsi dei tempi di lavoro rendendo così ancor più complicato giungere in Assemblea, dopo la metà del mese di luglio, con un testo definitivo.
Legge regionale Toscana e Corte costituzionale
Il 9 maggio scorso il Consiglio dei ministri ha dato mandato all’avvocatura dello Stato di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Toscana n. 16/2025 sul fine vita approvata l’11 febbraio scorso. La norma dal titolo “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024” definisce tempi e procedure della risposta che il Sistema sanitario regionale è tenuto a dare ai malati terminali che chiedono di accedere al suicidio medicalmente assistito e ne abbiano i requisiti.
Per presentare il ricorso l’esecutivo aveva 60 giorni di tempo dal momento in cui la norma è stata pubblicata sul bollettino regionale toscano, il 17 marzo scorso. Secondo il Governo la legge toscana va impugnata «in quanto, nella sua interezza, esula in via assoluta dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato» in materia di ordinamenti e di Lep, «violando l’articolo 117 della Costituzione».
La Regione Toscana, però, il 22 maggio scorso si è costituita in giudizio davanti alla Corte costituzionale a difesa della legge regionale n. 16/2025. Ad annunciarlo il presidente regionale Eugenio Giani che ha firmato l’atto con cui la Regione si costituisce in giudizio in merito al ricorso presentato dal Governo contro la legge relativa alle modalità organizzative per garantire il trattamento medicalmente assistito sul fine vita. “Con questo atto vogliamo ribadire con coerenza il valore della nostra legge: una norma che disciplina modalità organizzative, nel pieno rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria. Riteniamo infatti legittimo che una Regione, nel rispetto della sentenza costituzionale n. 242 del 2019, definisca regole oggettive e termini certi, per assicurare a tutti i cittadini pari accesso e dignità nel percorso di fine vita.”
Sardegna: avviata la discussione della proposta di legge sul fine vita
Il 15 maggio 2025 la Commissione Sanità del Consiglio regionale della Sardegna ha avviato l’esame della proposta di legge sul fine vita n. 59/2024 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019). Questo provvedimento, ispirato alla proposta dell’Associazione Luca Coscioni, mira a disciplinare il suicidio assistito nella regione, stabilendo procedure e tempi definiti per l’accesso a questa pratica, in conformità con la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.
La proposta di legge promossa con la campagna nazionale “Liberi Subito” è stata presentata ufficialmente nel novembre 2024 e ha ricevuto il sostegno dei gruppi di maggioranza in Consiglio regionale. Il testo prevede sette articoli che definiscono i requisiti per accedere al suicidio assistito, le modalità di verifica delle condizioni del paziente e i tempi per l’erogazione del trattamento. L’obiettivo è garantire un percorso chiaro e rispettoso della dignità delle persone che si trovano in condizioni di sofferenza insostenibile.
Com’è noto la Sardegna si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da un vuoto normativo sul tema del suicidio assistito. Manca una legge nazionale che ne disciplini le modalità. In questo scenario, le regioni hanno iniziato a intervenire autonomamente. La Toscana, ad esempio, è diventata la prima regione italiana ad approvare una legge sul fine vita, stabilendo procedure e tempi per l’accesso al suicidio assistito.
Testo elaborato con i contributi di diversi OGLR
(19 marzo 2025)
TOSCANA
Com’è noto, il 14 marzo 2025 il presidente della Regione Toscana ha promulgato la legge sul fine di vita medicalmente assistito dal titolo finale “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024” (d’iniziativa popolare sul fine vita “Liberi subito” promossa dall'associazione Luca Coscioni e supportata da oltre 10mila firme). La Toscana è la prima Regione italiana a introdurre una regolamentazione sulla procedura con la quale le persone che vogliono accedere al suicidio assistito possono far domanda all'Asl, e su tempi e modalità di risposta della commissione preposta a verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla Consulta affinché l'aiuto al suicidio non costituisca reato.
La legge era stata temporaneamente sospesa, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale, a seguito di un ricorso presentato al Collegio di garanzia statutaria poi rigettato. A darne notizia la Regione in una nota a firma del Presidente della Regione: “La comunicazione da parte del Collegio di garanzia sulla correttezza del testo di legge approvato dal Consiglio regionale l'11 febbraio scorso certifica la piena legittimità di un atto che la Regione Toscana ha deciso di approvare, prima fra le 20 regioni italiane, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019”…“ciò conferma la natura strumentale del ricorso, agito dall'opposizione per motivazioni politiche. La legge, infatti, è stata elaborata attraverso un confronto, una concertazione, un approfondimento molto serio. E il giudizio del collegio di garanzia dà conto anche di questo. Oggi ho promulgato la legge e sin da subito daremo attuazione alla disposizione normativa nelle procedure che essa richiede per la costituzione della relativa Commissione etica e negli adempimenti che la legge prospetta per l'attività della giunta”.
La situazione nelle altre Regioni
Sebbene ci siano stati casi anche di raccolta delle firme, ad oggi risultano pochi i Consigli regionali che hanno portato avanti la discussione in mateia. In Molise, Sicilia e Trentino-Alto Adige una proposta di legge non è ancora stata depositata.
In Abruzzo l’iniziativa dell’Associazione Coscioni è stata depositata, con undicimila firme a fronte di ottomila richieste. Ma il Consiglio non ha incardinato il testo e il rinnovo del Consiglio (avvenuto nel 2024) ha bloccato l’iter.
Queste dinamiche, anche se con sfumature diverse, si sono ripetute spesso. In Umbria, il testo era stato presentato a inizio 2024, ma a causa delle elezioni di novembre, il testo dovrà essere nuovamente riproposto. In Basilicata, la legge era stata portata in Consiglio, da nove Comuni, tra cui Matera. Ma anche in questo caso la questione è stata passata alla legislatura successiva. In Liguria, dopo che la raccolta firme era stata deposta a febbraio di un anno fa, le dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti ha messo la questione lontano dagli impegni urgenti del Consiglio. Lo stesso vale per la Sardegna, in cui le vicende giudiziarie della presidente regionale fanno slittare la discussione.
La prima Regione a cercare di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale nel gennaio del 2023 è stata la Puglia, attraverso una delibera di Giunta che impone alle Asl un massimo di venti giorni per verificare le condizioni per accedere al suicidio assistito. In questo caso però il problema è da identificare nella forma del provvedimento: non trattandosi di una legge regionale, il prossimo Governatore potrà cambiare la direttiva o anche eliminarla, senza il bisogno dell’approvazione del Consiglio. Sul tema, la Città metropolitana di Bari ha chiesto alla Regione di discutere la proposta di regolamentazione dell’Associazione.
Un caso simile si può trovare anche in Emilia-Romagna, dove la Giunta, a seguito della raccolta firme, nel 2023 ha emanato delle linee di indirizzo per le Asl. Anche questa forma, come denunciato dall’Associazione Luca Coscioni, non permette di avere tempi certi. E infatti sulla questione il gruppo consigliare di Forza Italia ha chiesto un intervento del Tar. Riguardo invece alle iniziative legislative, in questa Regione si è registrata la proposta di legge di iniziativa popolare, recepita come pdl 7229, decaduta per fine legislatura a causa dello scioglimento anticipato dell’Assemblea regionale a seguito delle dimissioni del presidente, candidato e poi eletto al Parlamento europeo. Insediata la nuova Assemblea regionale a seguito delle elezioni (17-18 novembre 2024), il testo è stato riproposto come progetto di legge d’iniziativa popolare recante “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale”, iscritto e assegnato alla Commissione referente in data 12.02.2025.
Oltre agli ostacoli burocratici, c’è anche chi si oppone al suicidio assistito. La prima Regione a farlo è stata il Veneto: dopo che la proposta di legge era stata depositata con nove mila firme, la discussione si è tenuta a gennaio 2024. Per un solo voto la norma non è stata approvata. Caso simile anche in Lombardia. Dopo che all’unanimità l’Ufficio di presidenza ha dichiarato ammissibile la proposta, a novembre 2024 il Consiglio ha deciso di votare una questione pregiudiziale di costituzionalità, dichiarandosi incompetente a normare la materia, impedendo di fatto la discussione e rimandando la questione al Parlamento.
Stessa linea anche in Friuli-Venezia Giulia dove la proposta di legge è stata respinta dalla commissione Sanità nel 2023 e, dopo essere stata nuovamente depositata, il Consiglio ha votato una pregiudiziale (che concretamente ha rinviato la discussione a data da destinarsi). Stesso metodo utilizzato a marzo 2024 in Piemonte, in questo caso per questioni di costituzionalità. Nelle Marche invece, dopo il caso di Federico Carboni (primo caso di suicidio assistito in Italia) a cui la Regione non ha fornito il medico e il materiale per accedere alla pratica, nel 2022 si è avviata una discussione, che però si è conclusa con un nulla di fatto. Al riguardo, giace da tre anni in quarta commissione dell'Assemblea legislativa regionale una proposta di legge (n. 129/22) intitolata "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale" a prima firma del Pd.
In Valle d’Aosta, la questione è stata affrontata da due consigliere di una lista d’opposizione (Progetto civico progressista), le quali hanno depositato il testo, che però non può essere discusso per mancanza di altri membri disposti a sottoscrivere il documento.
Per quanto riguarda le altre regioni, le varie proposte di legge sono in corso di valutazione. In Campania i consiglieri del Partito socialista italiano e del Gruppo Misto hanno portato il testo in Commissione sanità, il quale ha istituito un tavolo tecnico. In Calabria il Partito democratico ha presentato una norma per i soli pazienti terminali, che dovrà essere discussa. Nel Lazio Alleanza verdi e sinistra e Italia viva hanno preso in carico la proposta “Liberi Subito”, che dovrà essere portata in aula (anche se non è ancora stata calendarizzata).