Prot. n. 1150/97 Roma, 12 dicembre 1997
Ai Vicari Giudizialidei Tribunali Ecclesiastici RegionaliLORO SEDI
La Commissione Episcopale per i problemi giuridici, nell'ultima seduta, ha completato l'esame di quanto era di sua competenza per l'avvio della nuova disciplina circa i tribunali regionali italiani.
Il prossimo adempimento spetterà al Consiglio Episcopale Permanente, che si riunirà nei giorni 20-22 gennaio 1998 e delibererà sui costi delle perizie d'ufficio e sugli onorari dovuti agli avvocati di fiducia e a procuratori. In tale occasione saranno presentate ai Presidenti delle Conferenze episcopali regionali le disposizioni applicative con cui dare attuazione alle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, approvate nella XLI Assemblea Generale ordinaria della Conferenza Episcopale Italiana (6-10 maggio 1996), ratificate con "recognitio" della Sede Apostolica e promulgate dal Card. Ruini (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 2/1997, pp. 53-62).
In attesa, pertanto, della definizione di questi particolari, confermo che il 1° gennaio 1998 entrerà in vigore la nuova normativa, con le precisazioni seguenti.
1. I costi delle cause introdotte dopo il 1° gennaio sono determinati nella forma del contributo obbligatorio £. 700.000 per la parte attrice, da versare al tribunale di primo grado all'introduzione della causa, e nel contributo volontario da versare alla C.E.I. mediante bollettino di conto corrente postale, dopo la sentenza conclusiva del secondo grado di giudizio. La parte convenuta, se chiede il patrocinio di un avvocato di fiducia o del patrono stabile, è tenuta a versare al tribunale un contributo obbligatorio di £. 350.000 all'inizio della causa e può concorrere con contributo volontario con le stesse modalità previste per la parte attrice.
2. Le cause pendenti al 31 dicembre 1997 saranno proseguite e portate a conclusione definitiva, sia in primo che in secondo grado di giudizio, secondo le tariffe attualmente vigenti.
3. La riflessione sulla modifica di alcune circoscrizioni territoriali di tribunali di primo grado e di appello è ancora in corso e pertanto si continuerà a procedere come al presente nei tribunali interessati, ai due livelli di giurisdizione.
4. La bozza di Regolamento (allegata), approvata dalla Commissione Episcopale, dovrà essere approvata dalle Conferenze episcopali regionali con le opportune varianti già previste nel testo e con altre suggerite dalle consuetudini locali. Si raccomanderà, tuttavia, alle Conferenze di rispettare lo spirito e, per quanto possibile, la lettera del testo proposto, frutto della ripetuta consultazione dei Vescovi italiani e degli stessi vicari giudiziali. Il termine ultimo di approvazione è il 26 marzo 1998, conforme al disposto dell'art. 1, §3 delle Norme emanate dalla C.E.I.
5. A seguito di ulteriori riflessioni circa la figura del patrono stabile, si è determinato di rispettare la data fissata nelle Norme emanate dalla C.E.I. per introdurne il servizio. Tuttavia, si procederà con la gradualità suggerita dalle circostanze di fatto e nel rispetto dei requisiti già previsti per i candidati, e cioè riconosciuto impegno ecclesiale, dottorato in diritto canonico, 30 anni compiuti, un anno di tirocinio presso il tribunale o sperimentata pratica presso il medesimo. Pertanto, nei tribunali nei quali già opera un avvocato pubblico, se il soggetto è in possesso dei requisiti prima ricordati, ci si può continuare ad avvalere di tale servizio, assegnando la remunerazione fin qui corrisposta, in attesa della pubblicazione delle ulteriori determinazioni che saranno decise in gennaio dalla Presidenza della C.E.I. (cf. art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.); dopo tale termine si potrà procedere alla nomina da parte della Conferenza episcopale regionale. Nei tribunali nei quali il servizio esiste ma si intende nominare persona diversa dall'attuale, si verifichi nei candidati l'acquisizione dei requisiti prima ricordati prima di proporne la nomina alla Conferenza regionale. Negli altri tribunali occorre individuare le persone dotate dei requisiti previsti ed iniziarle al tirocinio previo nella forma di praticantato e con il solo rimborso delle spese sostenute, in attesa di proporne la nomina alla Conferenza episcopale regionale al termine del tirocinio.
6. La remunerazione degli operatori dei tribunali per il mese di gennaio avverrà nelle forme fin qui vigenti, in attesa delle determinazioni della Presidenza della C.E.I., che saranno comunicate tempestivamente insieme ad eventuali norme transitorie.Lo stesso vale sia per i costi dei patroni di fiducia, sia per i costi delle perizie d'ufficio.Confermo che all'inizio di febbraio 1998 la C.E.I. verserà un primo acconto di £. 50.000.000 milioni ad ogni tribunale; un secondo acconto da definire sarà versato nel mese di maggio 1998; il saldo sarà fatto a settembre (cf. art. 3, §3 delle Norme emanate dalla C.E.I.).
7. Nel corso del mese di gennaio i vicari giudiziali elaboreranno un rendiconto delle cause di primo e secondo grado decise o perente nel 1997 e di quelle ancora pendenti al 31 dicembre 1997. Elaboreranno, altresì, un rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite per l'anno 1997 sullo schema che è stato approvato dalla Presidenza della C.E.I. e che si allega. Entrambi questi rendiconti dovranno essere presentati al moderatore del tribunale, che li inoltrerà alla Presidenza della C.E.I. nel successivo mese di febbraio.
8. Ancora in gennaio l'ente Regione ecclesiastica dovrà aprire un conto distinto per la contabilità del tribunale, determinando le modalità di gestione dello stesso da parte del moderatore del tribunale e dello stesso vicario giudiziale.Si fa presente che dal 1° gennaio 1998 il referente giuridico del tribunale è l'ente Regione ecclesiastica, al quale si devono, perciò, in testare tutti i rapporti civilistici, previdenziali e fiscali riguardanti il tribunale medesimo. Di conseguenza è necessario procedere in tempo agli opportuni adattamenti dei rapporti patrimoniali, di lavoro dipendente e fiscali con gli enti che fin qui hanno gestito aspetti organizzativi e di attività del tribunale.
Mi permetto, da ultimo, di sollecitare la massima collaborazione con la Conferenza episcopale regionale per avviare nei modi più efficaci la nuova normativa, portando a compimento le motivazioni che hanno determinato i Vescovi italiani a legiferare in questa delicata materia e dando risposte adeguate alle attese dei fedeli che chiedono risposte chiare, celeri e poco costose per le loro difficili situazioni matrimoniali.
Colgo l'occasione per formulare gli auguri più fervidi per il prossimo Natale.
+ Ennio AntonelliSegretario Generale
Con allegati
Prot. n. 1150/97 Roma, 12 dicembre 1997
Ai Vicari Giudizialidei Tribunali Ecclesiastici RegionaliLORO SEDI
La Commissione Episcopale per i problemi giuridici, nell'ultima seduta, ha completato l'esame di quanto era di sua competenza per l'avvio della nuova disciplina circa i tribunali regionali italiani.
Il prossimo adempimento spetterà al Consiglio Episcopale Permanente, che si riunirà nei giorni 20-22 gennaio 1998 e delibererà sui costi delle perizie d'ufficio e sugli onorari dovuti agli avvocati di fiducia e a procuratori. In tale occasione saranno presentate ai Presidenti delle Conferenze episcopali regionali le disposizioni applicative con cui dare attuazione alle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, approvate nella XLI Assemblea Generale ordinaria della Conferenza Episcopale Italiana (6-10 maggio 1996), ratificate con "recognitio" della Sede Apostolica e promulgate dal Card. Ruini (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 2/1997, pp. 53-62).
In attesa, pertanto, della definizione di questi particolari, confermo che il 1° gennaio 1998 entrerà in vigore la nuova normativa, con le precisazioni seguenti.
1. I costi delle cause introdotte dopo il 1° gennaio sono determinati nella forma del contributo obbligatorio £. 700.000 per la parte attrice, da versare al tribunale di primo grado all'introduzione della causa, e nel contributo volontario da versare alla C.E.I. mediante bollettino di conto corrente postale, dopo la sentenza conclusiva del secondo grado di giudizio. La parte convenuta, se chiede il patrocinio di un avvocato di fiducia o del patrono stabile, è tenuta a versare al tribunale un contributo obbligatorio di £. 350.000 all'inizio della causa e può concorrere con contributo volontario con le stesse modalità previste per la parte attrice.
2. Le cause pendenti al 31 dicembre 1997 saranno proseguite e portate a conclusione definitiva, sia in primo che in secondo grado di giudizio, secondo le tariffe attualmente vigenti.
3. La riflessione sulla modifica di alcune circoscrizioni territoriali di tribunali di primo grado e di appello è ancora in corso e pertanto si continuerà a procedere come al presente nei tribunali interessati, ai due livelli di giurisdizione.
4. La bozza di Regolamento (allegata), approvata dalla Commissione Episcopale, dovrà essere approvata dalle Conferenze episcopali regionali con le opportune varianti già previste nel testo e con altre suggerite dalle consuetudini locali. Si raccomanderà, tuttavia, alle Conferenze di rispettare lo spirito e, per quanto possibile, la lettera del testo proposto, frutto della ripetuta consultazione dei Vescovi italiani e degli stessi vicari giudiziali. Il termine ultimo di approvazione è il 26 marzo 1998, conforme al disposto dell'art. 1, §3 delle Norme emanate dalla C.E.I.
5. A seguito di ulteriori riflessioni circa la figura del patrono stabile, si è determinato di rispettare la data fissata nelle Norme emanate dalla C.E.I. per introdurne il servizio. Tuttavia, si procederà con la gradualità suggerita dalle circostanze di fatto e nel rispetto dei requisiti già previsti per i candidati, e cioè riconosciuto impegno ecclesiale, dottorato in diritto canonico, 30 anni compiuti, un anno di tirocinio presso il tribunale o sperimentata pratica presso il medesimo. Pertanto, nei tribunali nei quali già opera un avvocato pubblico, se il soggetto è in possesso dei requisiti prima ricordati, ci si può continuare ad avvalere di tale servizio, assegnando la remunerazione fin qui corrisposta, in attesa della pubblicazione delle ulteriori determinazioni che saranno decise in gennaio dalla Presidenza della C.E.I. (cf. art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.); dopo tale termine si potrà procedere alla nomina da parte della Conferenza episcopale regionale. Nei tribunali nei quali il servizio esiste ma si intende nominare persona diversa dall'attuale, si verifichi nei candidati l'acquisizione dei requisiti prima ricordati prima di proporne la nomina alla Conferenza regionale. Negli altri tribunali occorre individuare le persone dotate dei requisiti previsti ed iniziarle al tirocinio previo nella forma di praticantato e con il solo rimborso delle spese sostenute, in attesa di proporne la nomina alla Conferenza episcopale regionale al termine del tirocinio.
6. La remunerazione degli operatori dei tribunali per il mese di gennaio avverrà nelle forme fin qui vigenti, in attesa delle determinazioni della Presidenza della C.E.I., che saranno comunicate tempestivamente insieme ad eventuali norme transitorie.Lo stesso vale sia per i costi dei patroni di fiducia, sia per i costi delle perizie d'ufficio.Confermo che all'inizio di febbraio 1998 la C.E.I. verserà un primo acconto di £. 50.000.000 milioni ad ogni tribunale; un secondo acconto da definire sarà versato nel mese di maggio 1998; il saldo sarà fatto a settembre (cf. art. 3, §3 delle Norme emanate dalla C.E.I.).
7. Nel corso del mese di gennaio i vicari giudiziali elaboreranno un rendiconto delle cause di primo e secondo grado decise o perente nel 1997 e di quelle ancora pendenti al 31 dicembre 1997. Elaboreranno, altresì, un rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite per l'anno 1997 sullo schema che è stato approvato dalla Presidenza della C.E.I. e che si allega. Entrambi questi rendiconti dovranno essere presentati al moderatore del tribunale, che li inoltrerà alla Presidenza della C.E.I. nel successivo mese di febbraio.
8. Ancora in gennaio l'ente Regione ecclesiastica dovrà aprire un conto distinto per la contabilità del tribunale, determinando le modalità di gestione dello stesso da parte del moderatore del tribunale e dello stesso vicario giudiziale.Si fa presente che dal 1° gennaio 1998 il referente giuridico del tribunale è l'ente Regione ecclesiastica, al quale si devono, perciò, intestare tutti i rapporti civilistici, previdenziali e fiscali riguardanti il tribunale medesimo. Di conseguenza è necessario procedere in tempo agli opportuni adattamenti dei rapporti patrimoniali, di lavoro dipendente e fiscali con gli enti che fin qui hanno gestito aspetti organizzativi e di attività del tribunale.
Mi permetto, da ultimo, di sollecitare la massima collaborazione con la Conferenza episcopale regionale per avviare nei modi più efficaci la nuova normativa, portando a compimento le motivazioni che hanno determinato i Vescovi italiani a legiferare in questa delicata materia e dando risposte adeguate alle attese dei fedeli che chiedono risposte chiare, celeri e poco costose per le loro difficili situazioni matrimoniali.
Colgo l'occasione per formulare gli auguri più fervidi per il prossimo Natale.
+ Ennio AntonelliSegretario Generale
Con allegati