UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Lettera dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici al Cancelliere della Curia Arcivescovile di Foggia

tenuta nell'allegato A del D.P.R. n. 642 e confermata nelle disposizioni successive, ma quella prevista dall'allegato B dello stesso D.P.R. n. 642, non modificato dalle disposizioni successive. Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, la richiesta dell'Ufficiale di stato civile del Comune di San Severo è da considerarsi illegittima, perché priva di fondamento normativo. Distinti saluti […]
11 Febbraio 1999

tenuta nell'allegato A del D.P.R. n. 642 e confermata nelle disposizioni successive, ma quella prevista dall'allegato B dello stesso D.P.R. n. 642, non modificato dalle disposizioni successive.
Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, la richiesta dell'Ufficiale di stato civile del Comune di San Severo è da considerarsi illegittima, perché priva di fondamento normativo.
Distinti saluti

Don Domenico Mogavero
Condirettore
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Reverendo Signore
Don GIOVANNI PISTILLO
Cancelliere Vescovile
Curia Vescovile
Via Soccorso, 38
71016 - SAN SEVERO FG

Prot. n. 45/98 Roma, 15 gennaio 1998

Reverendo Signore,

in riferimento alla Sua comunicazione, con allegati, del 31 dicembre 1997, prot. n. 69/97 C, inviata per conoscenza alla Conferenza Episcopale Italiana, si rileva quanto segue.
La nota dell'Ufficiale di stato civile del comune di San Severo inviata a codesta Curia Vescovile il 16 dicembre 1997, con allegato parere della Direzione Regionale delle entrate per la Puglia, contiene un rimando parziale ed incompleto alle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
Infatti, la normativa citata nella nota si riferisce alle tabelle che recensiscono gli atti assoggettati ad imposta e tra essi "certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio £. 15.000" (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato A, Tariffa [parte I], art. 7; D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, art. 27 Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, n. 7; D.M. 20 agosto 1992, Tariffa [parte I], art. 4, 3).
La nota, invece, dimentica di richiamare l'allegato B del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che recensisce "Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo" e che all'art. 17 così recita: "Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio di stato civile...". Tale disposizione rimane tuttora in vigore, non essendo stata modificata né dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, art. 28 né dal D.M. 20 agosto 1992.
In ragione di quanto appena esposto, siccome l'atto di matrimonio inviato per la trascrizione e la richiesta di pubblicazioni sono entrambi atti la cui trasmissione è obbligatoria per il ministro di culto ed inoltre entrambi sono destinati all'ufficio di stato civile, la norma da applicare non è quella con