UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

L'Igiene dei prodotti alimentari

norma e facilitarne l'applicazione. Riportiamo di seguito quelle che possono rivestire maggiore interesse per gli enti. Note: in allegato l'intero documento In Ex Lege 2/98 L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Come avevamo anticipato nello scorso numero di Ex Lege, il DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997 ha recepito due direttive comunitarie concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. La […]
28 Aprile 1999

norma e facilitarne l'applicazione. Riportiamo di seguito quelle che possono rivestire maggiore interesse per gli enti.

Note: in allegato l'intero documento

In Ex Lege 2/98

L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Come avevamo anticipato nello scorso numero di Ex Lege, il DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997 ha recepito due direttive comunitarie concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. La normativa riguarda tutte le fasi successive alla produzione:
- preparazione,
- confezionamento,
- deposito,
- trasporto,
- distribuzione,
- manipolazione,
- vendita e somministrazione.
Agli adempimenti previsti sono interessati tutti i soggetti che operano, con o senza fine di lucro nel settore alimentare definiti dalla legge "industrie alimentari". Sono perciò interessate anche le parrocchie e gli altri enti non commerciali in genere (si pensi ad esempio alla gestione di bar, circoli, mense scolastiche, convitti, ecc.).
Con la nuova normativa si introduce, anche nel comparto alimentare (come già in quello del lavoro, in relazione alla sicurezza), il metodo della valutazione e dell'autocontrollo. Per questo viene richiesta la segnalazione di un "responsabile" che deve:
- garantire che tutte le fasi a cui possono essere sottoposti gli alimenti siano effettuate in modo igienico;
- individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti
- assicurare che vengano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le adeguate procedure di sicurezza secondo quanto stabilito dal sistema di analisi e dei rischi e di controllo dei punti critici i cui principi, indicati dalla legge, sono:
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioé a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia dell'attività dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
Tutta questa attività di controllo deve essere in qualche modo documentata, in quanto la legge prevede che "il responsabile [...] deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati" delle verifiche e degli accertamenti.
Il nominativo del responsabile, che può essere il legale rappresentante dell'ente oppure un suo delegato, deve essere comunicato all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente entro il prossimo 28 giugno. Allo scopo quasi tutte le ASL hanno predisposto un apposito formulario che deve essere compilato e consegnato.
Si tenga presente che la legge prevede delle sanzioni amministrative piuttosto pesanti:
- per l'inosservanza dell'obbligo di tenere a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni circa la natura, la frequenza e i risultati relativi all'autocontrollo:
da L. 2.000.000 a lire 12.000.000;
- per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo o la mancata ottemperanza delle disposizioni circa i requisiti previsti per i locali, i mezzi di trasporto, il personale, ecc.:
da L. 3.000.000 a lire 18.000.000;
Tali sanzioni si applicano quando il responsabile non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme entro un periodo di tempo prefissato dall'organo di vigilanza.
Ed inoltre:
- per la violazione dell'obbligo dal ritiro dal commercio dei prodotti che a seguito delle procedure di autocontrollo possano rappresentare un rischio immediato per la salute pubblica:
da L. 10.000.000 a L. 60.000.000;
- qualora dal mancato rispetto delle prescrizioni o dal mancato ritiro dal commercio dei prodotti a rischio derivi un rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari:
arresto fino ad un anno e ammenda da L. 600.000 a L. 60.000.000.
La legge contiene in allegato una serie di tabelle che possono fornire una chiave di lettura della

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