Con sentenza n. 12193/2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata, e un altro soggetto che non ha con lo stesso alcun legame biologico, il cosiddetto genitore d'intenzione. In particolare, la Corte ha precisato che il riconoscimento di tale rapporto di filiazione trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, sancito dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che costituisce un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. La Corte, tuttavia, non ha escluso la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari.