«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Le modifiche conseguenti all'evoluzione così brevemente richiamata sono all'esame dei competenti uffici dell'amministrazione dello stato (Ministero dell'Interno) e della Chiesa (Santa Sede e CEI) per quanto di rispettiva competenza. Nel mentre maturano orientamenti e indicazioni - che sarà cura della Segreteria Generale trasmettere tempestivamente - si ritiene opportuno invitare tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario a voler leggere, al termine della celebrazione il nuovo testo dell'art. 147 del codice civile e, ove si ritenga, anche il testo dell'art. 315-bis del codice civile.