UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi

Tra gli adempimenti, affidati dal can. 1649 del Codice di diritto canonico al Vescovo moderatore del tribunale, c'è anche quello di dare disposizioni circa le spese giudiziali e gli onorari per le cause trattate avanti il medesimo tribunale. Il "Decreto generale sul matrimonio canonico" affida alla Conferenza Episcopale Italiana analogo impegno per quanto riguarda i […]
11 Febbraio 1999

Tra gli adempimenti, affidati dal can. 1649 del Codice di diritto canonico al Vescovo moderatore del tribunale, c'è anche quello di dare disposizioni circa le spese giudiziali e gli onorari per le cause trattate avanti il medesimo tribunale. Il "Decreto generale sul matrimonio canonico" affida alla Conferenza Episcopale Italiana analogo impegno per quanto riguarda i tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale (cf "Notiziario C.E.I.", n. 10, 5 novembre 1990, nn. 56-58, pp. 276-277); al fine di portare a compimento tale impegno, la Conferenza ha percorso un graduale e puntuale iter di lavoro.
Anzitutto, l'Assemblea Generale del maggio 1993 approvò una delibera, non promul-gata, che prevedeva un alleggerimento delle spese delle parti attraverso un contributo finan-ziario della C.E.I. da destinare ai tribunali ecclesiastici (cf Atti XXXIV Assemblea Generale, 1993, pp. 203-207). Successivamente, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 19-22 settembre 1994, ha esaminato più a fondo il problema e, tenendo conto soprattutto dei fedeli che si trovano in grave difficoltà e chiedono aiuto alla Chiesa in ordine alla dichiara-zione di nullità del loro matrimonio, ha ravvisato l'opportunità di demandare alla Commissio-ne Episcopale per i problemi giuridici lo studio e l'elaborazione di una normativa da sottopor-re all'approvazione dell'Assemblea Generale, con lo scopo di eliminare eventualmente l'onere delle spese processuali a carico delle parti.
La Commissione per i problemi giuridici, secondo le indicazioni e i suggerimenti del Consiglio Permanente, ha preso in esame la complessa problematica e, ascoltando anche, nella riunione del 28 novembre 1995, i vicari giudiziali dei tribunali regionali, ha predisposto le "Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi".
Con lo scopo di ottenere osservazioni e contributi, le "Norme
"

furono inviate, per con-sultazione, con lettera n. 227/96 del 21 febbraio 1996, alle Conferenze episcopali regionali e ai vicari giudiziali.
Le risposte pervenute diedero alla Commissione la possibilità di apportare una serie di emendamenti e di modifiche al testo delle "Norme" che, presentate all'Assemblea Generale del 10-14 maggio 1996, furono approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto (voti 203 su 169 richiesti).
Le "Norme", approvate dall'Assemblea, con lettera n. 795/96 dell'8 luglio 1996, sono state inviate alla Congregazione per i Vescovi per la necessaria "recognitio", concessa con Decreto n. 960/83 del 10 febbraio 1997.
Con decreto del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., le stesse sono state pro-mulgate in data 18 marzo 1997, prot. n. 229/97 e pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 2 del 26 marzo 1997, pp. 56-62.
L'entrata in vigore delle "Norme" il 1° gennaio 1998 e la loro prima applicazione hanno messo in luce qualche lacuna e qualche improprietà nel testo delle medesime.
La XLIV Assemblea Generale della C.E.I., svoltasi a Roma nei giorni 19-22 maggio 1998, su proposta della Commissione Episcopale per i problemi giuridici, ha perciò approvato con la prescritta maggioranza qualificata talune integrazioni e precisazioni.
Ottenuta la necessaria "recognitio" con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, n. 960/83, il Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., con decreto in data 19 ottobre 1998, prot. n. 1016/98 ha promulgato il testo modificato delle "Norme".
Si riportano il secondo decreto di "recognitio" della Sede Apostolica e i due decreti di promulgazione delle "Norme".

Note: in allegato l'intero documento

ALLEGATI