UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Nota esplicativa sull'obbligo della notificazione di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica

I PREMESSA Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ha innovato la materia della privacy come in precedenza disciplinata dalla legge 675/1996. La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e prevede tutta una serie di nuovi adempimenti a scadenze prefissate. Il primo adempimento […]
29 Settembre 2004

I PREMESSA

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ha innovato la materia della privacy come in precedenza disciplinata dalla legge 675/1996.

La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e prevede tutta una serie di nuovi adempimenti a scadenze prefissate. Il primo adempimento è previsto entro il 30 aprile 2004 e riguarda la notificazione dei trattamenti nei casi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 196/03 (cf art. 181, c. 1, lett. c). Per gli altri adempimenti (specie in materia di adozione di nuove misure minime di sicurezza) e relative scadenze si rimanda alla tabella allegata. Non risulta allo stato che i termini previsti dal decreto siano stati prorogati.

Nella originaria disciplina la notificazione era la norma, salvo una serie di eccezioni tra le quali rientravano anche le associazioni e gli enti senza scopo di lucro. Ora la notificazione diviene l’eccezione: ossia deve avvenire solo in alcuni casi specificamente contemplati dalla norma (ora art. 37 del Codice). Orbene, l’art. 37, c. 1, lett. c), prevede che il titolare debba notificare al Garante il trattamento di dati personali , “solo se il trattamento riguarda: ...

C) DATI IDONEI A RIVELARE LA VITA SESSUALE O LA SFERA PSICHICA TRATTATI DA ASSOCIAZIONI, ENTI OD ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO, ANCHE NON RICONOSCIUTI, A CARATTERE POLITICO, FILOSOFICO, RELIGIOSO O SINDACALE”.

Con Deliberazione 31 marzo 2004 n. 1, il Garante ha specificato che sono comunque sottratti dall’obbligo di notificazione ”i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori” ossia “i dipendenti o collaboratori” delle suddette associazioni o enti di tendenza, “per adempiere esclusivamente a specifichi obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza”.

La ratio della norma – da tener presente per ben interpretarla – è quella di predisporre una speciale tutela per il trattamento di particolari dati sensibili, onde garantire la riservatezza della persona e un utilizzo corretto dei suoi dati nel contesto di attività svolte per il perseguimento di scopi “ideologici” di carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ossia in un ambito in cui gli abusi nell’utilizzo dei dati potrebbero essere più frequenti (per proselitismo o per tener legata all’organizzazione di tendenza una persona contro la propria volontà).

In allegato l'intero documento

ALLEGATI