Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9004/21 del 31 marzo, si sono pronunciate su una questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, riguardante il rapporto tra delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso e prosecuzione del giudizio di divorzio per la determinazione dell’assegno. In particolare le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale. Quest’ultimo può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.
La Corte ha sottolineato come tale conclusione trovi fondamento nella diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e riconducibile alla diversità di petitum e causa petendi delle relative domande. Tale diversità giustifica, oltre al riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio, l’affermazione dell’inidoneità della prima ad impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell’accertamento dell’assegno divorzile. Infatti – ha proseguito la Corte - in assenza di un’espressa domanda in tal senso, “il giudicato di divorzio non implica alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, la quale ne costituisce certamente il presupposto, ma resta estranea all’oggetto del giudizio, consistente esclusivamente nello scioglimento del vincolo coniugale”. In questo quadro, il fondamento dell’assegno di divorzio va individuato nella constatazione dell’intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell’impossibilità di ricostituirla e della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Tale accertamento non inerisce all’atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest’ultimo nella sua effettività.