UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Nuove norme in materia di deposito legale

regolamento che ne disciplinerà le relative modalità.La legge 15 aprile 2004, n. 106 (“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”), ha abrogato la precedente normativa in materia di deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico, cioè dei documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti […]
21 Settembre 2006

regolamento che ne disciplinerà le relative modalità.

La legge 15 aprile 2004, n. 106 (“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”), ha abrogato la precedente normativa in materia di deposito legale dei documenti destinati all’uso pubblico, cioè dei documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti anche tramite reti informatiche, non diffusi in ambito esclusivamente privato.
La nuova disciplina dell’istituto del deposito legale è contenuta sia nella legge citata sia nel suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, e pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 18 agosto 2006, serie generale, n. 191, mentre si attende ancora l’emanazione del regolamento recante le modalità del deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica. Non sono state abrogate le precedenti disposizioni in materia, contenute nella legge 2 febbraio 1939, n. 374, e nel regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, per tutti gli altri aspetti esecutivi che abbisognano di regolamenti per la piena efficacia applicativa.
Le categorie dei documenti destinati al deposito legale sono indicate nell’art. 4 della legge n. 106/2004 e riguardano libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel pubblico registro della cinematografia, soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani o riconosciuti di nazionalità italiana, documenti diffusi su supporto informatico, ogni altro documento diffuso tramite rete informatica. Si tratta di tutti i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, contenuti su qualsiasi supporto, analogico, digitale o su supporti prodotti dall’evoluzione digitale.
Mentre la normativa precedente obbligava al deposito i soli stampatori, ora l’obbligo incombe sull’editore o sul responsabile della pubblicazione, cioè sulla persona fisica o giuridica che ha prodotto o ha commissionato il documento; sul tipografo, ove manchi l’editore; sul produttore o sul distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; sul Ministero per i beni e le attività culturali, nonché sul produttore di opere filmiche.
Ai sensi dell’art. 43 del dPR n. 252/2006, la violazione delle norme sul deposito legale comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di 1.500 euro, per ogni documento non depositato.
Riguardo la procedura di deposito, la normativa prevede che il deposito avvenga con modalità stabilite specificamente e differentemente per ogni tipologia di documento soggetto al deposito legale.
In generale, il deposito deve avvenire entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico mediante la consegna di due copie presso l’Archivio nazionale della produzione editoriale, per i documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l’archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito, archivi che dovranno essere individuati dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per quanto concerne specificamente il deposito dei documenti stampati, vale a dire libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampa, esso avviene con la consegna di una copia presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma e di una copia presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, mentre due ulteriori copie sono consegnate presso gli istituti che dovranno essere indicati dalla Conferenza unificata per gli archivi regionali. Un’ulteriore copia, ma solo per i documenti attinenti alla materia giuridica, deve essere depositata presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia. I documenti devono essere consegnati racchiusi in un apposito plico con apposti gli elementi identificativi del soggetto obbligato al deposito, contenente l’elenco in due copie dei documenti inviati.
Restano esclusi dal deposito legale gli estratti contenenti articoli pubblicati in riviste, a eccezione degli estratti di musica a stampa; le bozze di stampa; i registri e la modulistica; gli elenchi dei protesti cambiari e i documenti assimilabili; le mappe catastali; il materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio. E prevista la consegna di una sola copia per le opere che abbiano una tiratura inferiore a 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a € 15.000 per ciascun esemplare.
Anche i documenti contenuti su supporto informatico seguono la medesima disciplina, che varia tuttavia, per la parte relativa al luogo del deposito, in funzione della diversa tipologia del documento.
Riguardo i documenti sonori e video prodotti o distribuiti in Italia, una copia è consegnata alla Discoteca di Stato – Museo dell’Audiovisivo, l’altra copia all’istituto regionale che sarà individuato dalla Conferenza unificata. Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall’estero in numero inferiore a 15 esemplari.
I documenti fotografici, i video d’artista, le opere di grafica d’arte sono inviati in un unico esemplare all’Istituto nazionale per la grafica, mentre una copia ulteriore spetta agli istituti regionali individuati dalla Conferenza unificata. Non sono soggetti al deposito legale gli esemplari di opere a stampa divulgative, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l’architettura; le opere di grafica d’arte, documenti fotografici e video d’artista che siano prodotti in un solo esemplare o che non superino per limiti tecnici le dieci copie; le ristampe inalterate di opere di grafica d’arte, di documenti fotografici e di video d’artista già depositati; i documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice sia già conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche. Il produttore di opere filmiche è tenuta alla consegna dei film alla Cineteca nazionale.
Una disciplina specifica dovrà essere dettata per il deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica. La vigente normativa rinvia, infatti, a un successivo regolamento per disciplinarne le modalità di deposito. Nel frattempo sono consentite forme volontarie di sperimentazione mediante appositi accordi tra il Ministero e i soggetti obbligati al deposito. Rimangono sin da ora esonerati dall’obbligo del deposito legale i documenti diffusi su rete informatica destinati a utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete intranet.
Anche i documenti prodotti dalle diocesi e dagli altri enti ecclesiastici, se destinati a un uso pubblico, sono soggetti alla normativa prevista per il deposito legale. Non sono soggetti ad alcun deposito i documenti comunque distribuiti che abbiano una diffusione nell’esclusivo ambito privato. A titolo d’esempio, si può ritenere che l’annuario diocesano sia destinato a una diffusione in ambito privato mentre il bollettino diocesano, essendo potenzialmente fruibile da un numero illimitato di destinatari, ricade nel caso di diffusione a uso pubblico.
Si noti che l’obbligo e gli adempimenti relativi al deposito legale, secondo la previsione dell’art. 3 della legge n. 106/2004, rimangono in capo all’editore e, ove questo manchi, al tipografo: sarà pertanto sufficiente accertarsi che essi adempiano quanto stabilito dalla legge.
Per quanto concerne il deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica, è necessario attendere l’emanazione dello specifico