(Testo unico)
Delibera n. 58
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* il secondo periodo della nota (5) dell’articolo 1, § 1, lettera m) è sostituito dal seguente:
(5) Per quanto concerne il trattamento economico dei sacerdoti stranieri studenti cf. NCEI 2006, 3/84-92, che modifica e sostituisce quanto precedentemente approvato ad experimentum per tre anni (cf. NCEI 2003, 7/226-233).