(Testo unico)
Delibera n. 58
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* dopo il quarto alinea dell’articolo 2, § 2, lettera c), è inserito il seguente alinea:
“- ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane;” (7 bis).
(7 bis) Alinea introdotto con delibera approvata dalla LIX Assemblea Generale (22-25 maggio 2009), promulgata con decreto del Presidente della CEI del 29 settembre 2009, pubblicata in NCEI 2009, 5/256.