UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Pag. 137 – Modifica art. 4 della delibera n. 58 (quota capitaria + parrocchie + parrocchie personale)

17 Luglio 2017
Delibera n. 58 (Testo unico)
Pag. 137
*          la lettera a) dell’articolo 4, § 3, primo capoverso è sostituita dalla seguente:
a)       la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco o al parroco in solidum moderatore una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale o al parroco in solidum non moderatore una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all’art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco. Per coloro che esercitano i predetti uffici in più parrocchie le somme come sopra determinate sono ulteriormente ridotte della metà (10bis). La parrocchia personale è tenuta ad assicurare una remunerazione pari alla somma stabilita dal Vescovo diocesano, che non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;” (10 ter).


(10bis) Lettera così modificata con delibera approvata dalla LVII Assemblea Generale (21-25 maggio 2007), promulgata con decreto del Presidente della CEI del 27 agosto 2007, pubblicata in NCEI 2007, 5-6/184. Il testo originario della delibera così stabiliva: “a) la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all’art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco;”.
(10 ter) Periodo aggiunto con delibera approvata dalla LIX Assemblea Generale (25-29 maggio 2009), promulgata con decreto del Presidente della CEI del 29 settembre 2009, pubblicata in NCEI 2009, 5/257.