(14bis) Lettera così modificata con delibera approvata dalla LVI Assemblea Generale (15-19 maggio 2006), promulgata con decreto del Presidente della cei del 5 luglio 2006, pubblicata in NCEI 2006, 8/205. Il testo originario della delibera così stabiliva: “a) si provvede ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo mediante un assegno di carattere integrativo, la cui entità è determinata dalla differenza tra l’intero ammontare delle pensioni da computare ai sensi dell’art. 3, lettere c) e d), aumentato dell’importo di ogni altro sussidio computabile di cui il soggetto gode, e la misura periodicamente stabilita rispettivamente per i Vescovi e per i sacerdoti.
Le pensioni assicurate dal Fondo Clero dell’INPS vengono computate nella misura della metà del loro ammontare;”.
(16) Articolo così modificato con delibera approvata dalla LIX Assemblea Generale (25-29 maggio 2009), promulgata con decreto del Presidente della cei del 29 settembre 2009, pubblicata in NCEI 2009, 5/257-258. Il testo originario della delibera, recante “Le determinazioni previste dalle disposizioni dell’art. 2, § 3, dell’art. 4, §§ 1 e 4, e dell’art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali”, era stato modificato con delibera approvata dalla XLVIII Assemblea Generale (14-18 maggio 2001), promulgata con decreto del Presidente della cei del 30 luglio 2001, pubblicata in NCEI 2001, 6/190, che aveva introdotto il riferimento all’art. 4 bis, § 1.