UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Pag. 233, 234, 235, 236 – Disposizioni relative all’art. 2 delibera n. 58 (punteggio aggiuntivo parroci e cappellani + valore punto)

17 Luglio 2017

(Testo unico)

In relazione al 3° criterio – lett. c) dell’articolo 2
pag. 233
*          il quinto alinea è sostituito dal seguente:
“-         ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti sono attribuiti 10 punti(9);”
pag. 234
*          il nono alinea è sostituito dal seguente:
“-         ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68 sono attribuiti 10 punti;(11)”;
*          dopo il nono, è inserito il seguente decimo alinea:
“-         ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane sono attribuiti 10 punti(11bis).”
pag. 235
            Nel Quadro riepilogativo del numero dei punti da attribuire ai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi,
*          la didascalia indicata in corrispondenza del rigo “b.5.” è sostituita dalla seguente:
“parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di 4.000 abitanti; parroci cappellani negli istituti di prevenzione e pena; sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane”;
*          il numero di punti “8” indicato in corrispondenza del rigo “b.5.” è sostituito da “10”;
*          la didascalia indicata in corrispondenza del rigo “C.” è sostituita dalla seguente: “progressione di anzianità (due punti per ogni scatto quinquennale di ministero, fino a un massimo di otto scatti; in occasione degli ultimi due scatti, tre punti)”;
*          il numero di punti “da 0 a 17” indicato in corrispondenza del rigo “C.” è sostituito dal seguente: “da 0 a 18”;
*          il numero di punti “da 0 a x” indicato in corrispondenza del rigo “E.” è sostituito dal seguente: “da 0 a 25”.
pag. 236
            Nel Quadro riepilogativo del valore del punto per ciascun anno di riferimento, dopo le informazioni riferite al valore del punto per l’anno 2006, inserire i termini seguenti:
“               2007                     € 11,82                          8/2006                   208
                2008                     € 12,00                         7/2007                    233
                2009                     € 12,36                         3/2008                    111
                2010                     € 12,36                         5/2009                    251”.


(9) Alinea così modificato con decisione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006 (in NCEI 2006, 4/124), in vigore dal 1° gennaio 2007. La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, prevedeva che fossero attribuibili, a giudizio del Vescovo diocesano, da 1 a 8 punti ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie la cui circoscrizione territoriale è particolarmente estesa o di parrocchie di periferia urbana, quando l’esercizio del ministero avviene in condizioni di speciale gravosità. Successivamente la misura era stata elevata a 8 punti dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28).
(11) Alinea così modificato con decisione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006 (in NCEI 2006, 4/124), in vigore dal 1° gennaio 2007. La misura iniziale, assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28), era stabilita in 8 punti.
(11bis) Il presente alinea recepisce la decisione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009 (in NCEI 2009, 5/260), in vigore dal 1° gennaio 2010.