UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Pagg. 251-252. Disposizioni relative al n. 5 lett. c della delibera 57 (ripartizione diocesana somme otto per mille)

17 Luglio 2017

Pagg. 251-252

*  il testo delle disposizioni è sostituito dal seguente:

“1.       La ripartizione delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF destinate alla diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi è decisa dal Vescovo diocesano con atto formale entro il 30 novembre di ciascun anno. La decisione si ispira ai criteri programmatici da lui elaborati annualmente, sentiti l’incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, quanto agli interventi caritativi, il direttore della Caritas diocesana, e uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori ai sensi del can. 1277 del Codice di diritto canonico.
Sono da evitare assegnazioni generalizzate secondo parametri proporzionali. È dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.

2.         Dell’avvenuta ripartizione annuale deve esser fornito un dettagliato rendiconto alla C.E.I., secondo le indicazioni date dalla Presidenza della medesima; esso è predisposto dall’economo diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal consiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano.
Il rendiconto è accompagnato da una relazione in grado di fornire informazioni adeguate circa i criteri adottati, gli obiettivi perseguiti e, quindi, i risultati conseguiti attraverso le iniziative finanziate.

3.         Analogo rendiconto, opportunamente illustrato, deve essere pubblicato sul bollettino ufficiale, sul sito internet e sul settimanale della diocesi e fornito al servizio diocesano perché se ne promuova un’adeguata divulgazione, specialmente attraverso i mezzi locali di comunicazione, anche in vista dell’educazione alla partecipazione di tutta la comunità ecclesiale e dell’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

4.         La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF dovute per l’anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell’anno precedente e non hanno fornito indicazione circa la sua pubblicazione, fino ad effettiva ricezione della relativa documentazione.

5.         A livello diocesano l’erogazione dei contributi agli enti avviene, di norma, secondo i seguenti criteri.
Il contributo deve essere assegnato sulla base di una dettagliata relazione illustrativa delle attività e dei programmi per cui si richiede il finanziamento, dalla quale risultino chiaramente gli scopi e i contenuti dell’iniziativa, la previsione di spesa, le risorse proprie investite e le fonti di finanziamento ulteriori.

6.         I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a:
-          utilizzare il contributo esclusivamente per le attività per cui è stato concesso;
-          pubblicizzare, attraverso le forme di comunicazione più adeguate, il sostegno ricevuto dalla diocesi con fondi provenienti dall’otto per mille;
-          presentare, a conclusione delle attività, il rendiconto economico e una relazione illustrativa sulle attività effettivamente svolte e gli obiettivi raggiunti.”

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7) Disposizioni così modificate dalla LXIX Assemblea Generale (16-19 maggio 2016), in NCEI 2016, 3/79-80. Le disposizioni iniziali, approvate dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998), in NCEI 1998, 10/328-329, così stabilivano:
«La ripartizione delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF destinate alla diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi è decisa dal Vescovo diocesano con atto formale entro il 30 novembre di ciascun anno. La decisione si ispira ai criteri programmatici da lui elaborati annualmente, sentiti l’incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, quanto agli interventi caritativi, il direttore della Caritas diocesana, e uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori ai sensi del can. 1277 del Codice di diritto canonico.
Sono da evitare assegnazioni generalizzate secondo parametri proporzionali. È dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.
Dell’avvenuta ripartizione annuale deve esser fornito un dettagliato rendiconto alla C.E.I., secondo le indicazioni date dalla Presidenza della medesima; esso è predisposto dall’economo diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal Consiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano.
Analogo rendiconto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi e fornito al servizio diocesano perché se ne promuova un’adeguata divulgazione, specialmente attraverso i mezzi locali di comunicazione, anche in vista dell’educazione alla partecipazione di tutta la comunità ecclesiale e dell’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall’8 per mille dell’IRPEF dovute per l’anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell’anno precedente, fino ad effettiva ricezione del medesimo».