UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Chiese e requisiti per lo svolgimento di prestazione lavorativa

Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2018
27 Marzo 2019

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla causa (C-68/17 IR c. JQ) riguardante il licenziamento da parte di un ospedale cattolico di un medico cattolico, il quale, dopo lo scioglimento del matrimonio, aveva contratto un nuovo matrimonio con effetti civili. In base alle norme vigenti in Germania il licenziamento non avrebbe avuto luogo se il medico fosse stato di confessione protestante o aconfessionale.

Secondo la Corte, una differenza di trattamento tra dipendenti , in funzione della loro confessione o agnosticismo, è conforme alla normativa UE solo se, tenuto conto della natura delle attività professionali interessate o del contesto in cui sono esercitate, la religione o le convinzioni personali costituiscono un requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato rispetto all’etica della chiesa o dell’organizzazione  e conforme al principio di proporzionalità. Questa verifica spetta al giudice nazionale. Tuttavia, la Corte ha precisato che, a suo giudizio, l'adesione alla concezione del matrimonio secondo il diritto canonico e la dottrina della Chiesa cattolica, compreso il rispetto del carattere sacro e indissolubile del matrimonio, non sembrerebbe  rappresentare un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nella specie la prestazione in ambito ospedaliero di cure mediche, che possa giustificare una disparità di trattamento tra i dipendenti cattolici e i dipendenti di un’altra confessione o aconfessionali.