La II sez. Civile della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Genova del 2015, che aveva condannato il parroco della Chiesa di Santo Stefano e del Carmine di Lavagna a pagare 18mila euro di risarcimento ad una cittadina che si era rivolta alla giustizia sostenendo di essere stata danneggiata a causa della non tollerabilità delle immissioni sonore dovute al suono delle campane nell'abitazione della stessa provenienti dall'adiacente campanile delle chiese parrocchiali.
La Parrocchia e il Parroco anche in proprio avevano fatto ricorso alla Corte di cassazione basato su nove motivi tutti però ritenuti inammissibili. Fra questi, quello che investiva la questione relativa alla violazione dell'art. 2 del Concordato Stato-Chiesa Cattolica del 18.2.1984 e di norme costituzionali (artt. 7 e 19 Cost.). Ad avviso della Suprema corte il motivo non può essere accolto in quanto “La questione della rilevanza e dell'estensione della disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 121 del 1985 è stata già affrontata da questa Corte proprio con riguardo alla problematica delle immissioni e, quindi, delle limitazioni legali alla proprietà nei rapporti di vicinato”.
Il condiviso e già enunciato principio è quello per cui "qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 cod. civ,. alle norme del codice civile -in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 cod. civ. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della legge n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute.