UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Suono delle campane: il perdurare delle immissioni sonore cagiona gravi danni

Corte di cassazione, sentenza n. 4836 del 23 febbraio 2021
25 Febbraio 2021

La II sez. Civile della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Genova del 2015, che aveva condannato il parroco della Chiesa di Santo Stefano e del Carmine di Lavagna a pagare 18mila euro di risarcimento ad una cittadina che si era rivolta alla giustizia sostenendo di essere stata danneggiata a causa della non tollerabilità delle immissioni sonore dovute al suono delle campane nell'abitazione della stessa provenienti dall'adiacente campanile delle chiese parrocchiali.

La Parrocchia e il Parroco anche in proprio avevano fatto ricorso alla Corte di cassazione basato su nove motivi tutti però ritenuti inammissibili. Fra questi, quello che investiva la questione relativa alla violazione dell'art. 2 del Concordato Stato-Chiesa Cattolica del 18.2.1984 e di norme costituzionali (artt. 7 e 19 Cost.). Ad avviso della Suprema corte  il motivo non può essere accolto in quanto “La questione della rilevanza e dell'estensione della disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 121 del 1985 è stata già affrontata da questa Corte proprio con riguardo alla problematica delle immissioni e, quindi, delle limitazioni legali alla proprietà nei rapporti di vicinato”.

Il condiviso e già enunciato principio è quello per cui "qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 cod. civ,. alle norme del codice civile -in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di  proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 cod. civ. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della legge n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute.