Gli enti ecclesiastici possono richiedere la concessione a titolo gratuito degli edifici di culto, accollandosi le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 10). Possono inoltre chiedere la locazione di immobili da utilizzare per finalità di interesse pubblico connesse a scopi sociali a un canone ridotto dal dieci al cinquanta per cento dei valori di mercato (artt. 11-12). Lart. 24 regola la concessione di immobili costituenti abbazie, certose e monasteri. Lart. 27, infine, prevede la concessione di immobili in favore di enti religiosi, per rilevanti finalità umanitarie o culturali, al canone ricognitorio annuo di euro 150,00.
In allegato il testo del Regolamento.