UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Agenzia del Demanio – Decreto 19/07/02

o l’esistenza di trascrizioni di validi titoli di proprietà. Vi possono poi essere situazioni di contestazione e contenzioso in corso che l’Agenzia non ha considerato. Tale rischio è maggiore per i beni ecclesiastici, data la presenza ricorrente di situazioni non sempre chiare circa il titolo di proprietà. E pertanto opportuno che ciascuna Curia diocesana provveda […]
23 Settembre 2002

o l’esistenza di trascrizioni di validi titoli di proprietà. Vi possono poi essere situazioni di contestazione e contenzioso in corso che l’Agenzia non ha considerato.
Tale rischio è maggiore per i beni ecclesiastici, data la presenza ricorrente di situazioni non sempre chiare circa il titolo di proprietà.

E pertanto opportuno che ciascuna Curia diocesana provveda a verificare l’elenco dei beni contenuto nell’allegato al decreto in questione e pubblicato nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale indicato sopra, al fine di individuare eventuali inserimenti non corretti e quindi lesivi della legittima proprietà della diocesi, delle parrocchie o di altri enti ecclesiastici.

Si richiama in particolare l’urgenza della verifica, dal momento che, in forza del disposto dell’articolo 3 del decreto, contro l’iscrizione dei beni nell’elenco è possibile presentare un ricorso amministrativo all’Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè entro il 5 ottobre 2002, essendo la pubblicazione avvenuta il 6 agosto 2002.

Trascorso tale termine, sarà possibile reagire all’indebita iscrizione del bene solo instaurando una causa giudiziaria (cf. articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351). Va da sé che, specie nel caso di meri errori da parte dell’Agenzia e della pacifica esistenza di un titolo di proprietà debitamente trascritto, la via del ricorso amministrativo è preferibile, essendo più celere e meno dispendiosa.

L’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I. (tel. 06.66398213; fax 06.66398267; e-mail: giuridic@chiesacattolica.it) è disponibile a fornire alle Curie la necessaria assistenza.

Elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile.

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Individuazione dei beni immobili di proprietà statale appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile

L’Agenzia del Demanio, con decreto 19 luglio 2002 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 163 della Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002), ha provveduto a individuare i beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, in applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.

Tale norma attribuisce all’Agenzia del Demanio il compito di individuare con propri decreti, “sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici”, i singoli beni di proprietà dello Stato, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001 dispone poi che tali decreti hanno effetto dichiarativo della proprietà e producono gli effetti della trascrizione previsti dall’articolo 2644 cod. civ. (opponibilità a terzi del diritto di proprietà) nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto (tale disposizione è ribadita anche all’articolo 2 del decreto in commento). In tal modo si definiscono autoritativamente in favore dello Stato assetti proprietari che vedono l’assenza di trascrizioni degli atti di provenienza o iscrizioni catastali non corrispondenti alla situazione di fatto (e, a volte, di diritto: si pensi all’acquisto della proprietà per usucapione).

E evidente il rischio che tale provvedimento possa indebitamente sottrarre la proprietà di beni legittimi, per mero errore o per aver considerato validi atti di trasferimento che validi non sono o, ancora, per aver ignorato effetti di possibili usucapioni