UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Esenzione fiscale per i provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, risposta n. 199 del 1° luglio 2020
8 Luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 199 del 1° luglio 2020 al quesito posto da un Ministero, ha confermato l’orientamento già espresso con la sua risoluzione del 7 aprile 2005, n. 43/E, nella quale si affermava l’estensione, anche ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, dell’esenzione fiscale (dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), prevista dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’interpretazione della Corte costituzionale relativa al citato art. 19, ha ricordato come la ratio di tale disposizione risieda “nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare pesantemente sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi che stanno vivendo. Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore dei diritti fondamentali della persona, prevedendo un regime impositivo speciale accordato in ragione dei suddetti interessi superiori.” L’articolo 19 della legge n. 74/1987 è  una norma di esenzione di "natura principalmente oggettiva", posta a presidio delle ragioni sociali di tutela della famiglia, di salvaguardia della sua integrità economica nella crisi familiare, di composizione della crisi coniugale che il legislatore ha inteso perseguire.

Alla luce di questa interpretazione un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all’esito del giudizio di separazione o divorzio potrebbe non assicurare la parità di trattamento. Infatti la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determina nell’ordinamento statuale italiano “la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario” e pertanto potrebbe rientrare tra gli atti esenti ai sensi dell'art. 19. La genericità dell’espressione “cessazione degli effetti civili del matrimonio” comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di Corte d’Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.