UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Esonero dal versamento dell’IRAP per gli enti non commerciali

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
31 Agosto 2020

Estratto della Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020:

1.1.1 Quesito n. 1 – Ambito applicativo dell’articolo 24 con riferimento agli enti non commerciali. Si chiede di chiarire se le previsioni dettate dall’articolo 24 si applichino anche agli enti non commerciali.

RISPOSTA

Come chiarito con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, le disposizioni introdotte con l’articolo 24 «hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati».

La medesima risoluzione n. 28/E del 2020 ha precisato che a tali disposizioni il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che le stesse disposizioni non trovano applicazione per talune categorie individuate nel comma 2 del medesimo articolo 24. Si tratta, in particolare, dei soggetti: i) «che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»; ii) «di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; iii) con volume di ricavi o compensi superiori «a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

La stessa relazione illustrativa al Decreto, con riferimento ai soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) afferma che «l’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziali nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici».

Le disposizioni dell’articolo 24 non prevedono, quindi, nel novero dei soggetti espressamente esclusi dal beneficio, gli enti privati non commerciali.

Pertanto, in assenza di una espressa esclusione normativa – operata per altre categorie di soggetti – la disciplina di cui all’articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Nella prima ipotesi, con riferimento all’attività commerciale esercitata – e, di conseguenza, all’IRAP determinata con il metodo «commerciale» ai sensi dell’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – l’ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta 2020, al verificarsi delle condizioni (relative al limite di ricavi conseguiti) previste dall’articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.

Le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano, altresì, applicazione con riferimento all’IRAP determinata dall’ente non commerciale – relativamente all’attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo «retributivo» ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In tal caso, relativamente all’attività non commerciale svolta, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l’applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un’attività di impresa o l’esercizio di arti e professioni.

Le previsioni di esonero dal versamento previste dall’articolo 24 non si applicano, invece, per espressa previsione normativa, con riferimento ai soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo l’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 (enti non commerciali pubblici)