UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Pag. 243 – Disposizioni relative all’art. 5 delibera n. 58 (previdenza integrativa computo FCINPS)

17 Luglio 2017

(Testo unico)

 
Pag. 243
* i primi due periodi del numero 7 sono sostituiti dai seguenti:
“Ai fini della determinazione della misura dell’assegno integrativo saranno computate la pensione erogata dal Fondo Clero INPS nella misura di un quarto del suo ammontare e le altre pensioni maturate nell’esercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell’intero loro ammontare. Nel caso di concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni sarà comunque escluso per i sacerdoti interessati il computo di tre quarti dell’importo dell’intera pensione Fondo Clero.”;
* il testo della nota (23) è sostituito dal seguente: (23).